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Un collega nega ripetutamente (in almeno sei memorie in primo grado e due in appello) l’esistenza di una proposta transattiva dallo stesso formulata, malgrado l’esistenza di chiara evidenza documentale che la conferma.

Come comportarsi di fronte a una simile ostinata presa di posizione? 

E, soprattutto, come è possibile negare ostinatamente l’evidenza?

Se una cosa è vera, insegna Aristotele, non può essere contemporaneamente falsa.

Si tratta del noto principio di non contraddizione, alla base della logica classica: 

È impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e sotto il medesimo riguardo (Aristotele, Metafisica, Libro Gamma, cap. 3)

È una proposizione sempre vera, o, in altri termini, una legge logica universale.

Pertanto, giacché l’esistenza di un fatto non può essere vera e falsa allo stesso tempo, e vi è dimostrazione certa che il fatto è vero (ed è stato anche richiamato dalla sottoscritta più e più volte, ad abundantiam), la conclusione è semplice: il collega mente.

Ma attenzione, non soltanto mente: mente colpevolmente. 

Colpevolmente perché vi sono due opzioni possibili: a) il collega non ha attentamente verificato la documentazione prodotta – segno di sciatteria – oppure si è lasciato sfuggire i continui rimandi a tale documentazione fatti dalla sottoscritta – segno di estrema superficialità e mancanza di rispetto –; b) il collega mente intenzionalmente.

Tra sciatteria e intenzionalità, non navighiamo comunque in buone acque.

Ma la domanda resta la stessa posta al principio del ragionamento:

che armi abbiamo di fronte alla negazione dell’evidenza?


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Post Author: Anna Massimini

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