L’introduzione di una norma specifica contro l’antisemitismo rappresenterebbe un mero ampliamento del catalogo delle fattispecie penali o, piuttosto, un passo verso una maggiore consapevolezza storica e una tutela rafforzata dei valori democratici?
Ad oggi, la norma di cui all’articolo 604-bis c.p. rappresenta il principale presidio normativo italiano contro la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, religiosa o nazionale.
Si tratta di una disposizione che deriva in buona parte dall’attuazione della normativa internazionale e sovranazionale (Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e decisioni quadro dell’Unione Europea), che mira a reprimere fenomeni di odio che minano la coesione sociale e la tutela dei diritti fondamentali.
In Italia, la repressione dell’antisemitismo è ricondotta alle previsioni generali dell’art. 604-bis c.p., integrato dalla legge n. 654/1975 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966) e dalla legge Mancino (d.l. n. 122 del 1993, convertito con legge 25 giugno 1993 n. 205)
Ma cos’è l’antisemitismo?
Si tratta di un fenomeno complesso e multiforme che, pur potendo rientrare nella categoria della discriminazione religiosa e razziale, presenta alcune peculiarità che ne potrebbero giustificare, almeno a parere di chi scrive, una trattazione autonoma.
L’antisemitismo è invero un fenomeno dotato di una specificità intrinseca, che lo distingue dalla generica discriminazione razziale o religiosa: esso non si limita a esprimere odio verso un gruppo etnico o religioso, ma si radica in un complesso storico-culturale unico, legato a secoli di persecuzioni, culminate nel genocidio della Shoah.
Ma, ad oggi, non esiste sul piano giuridico italiano una definizione univoca di antisemitismo.
Per tale ragione, l’introduzione di una norma specifica potrebbe apparire ridondante, con il rischio di violare il principio di determinatezza, e sollevare interrogativi sulla compatibilità con i principi costituzionali.
A livello europeo, la definizione operativa dell’antisemitismo fornita dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) nel 2016 ha offerto un quadro utile per identificare le varie manifestazioni di questo fenomeno, includendo, accanto alle forme più tradizionali, anche quelle legate al negazionismo della Shoah e alla demonizzazione dello Stato di Israele.
Secondo tale definizione, l’antisemitismo è la percezione negativa degli ebrei, che si può manifestare attraverso atti di odio e discriminazione; le manifestazioni verbali e fisiche di antisemitismo possono includere la negazione del diritto del popolo ebraico all’autodeterminazione, l’affermazione che l’esistenza dello Stato di Israele sia un’espressione di razzismo o di discriminazione, e l’utilizzo di simboli e immagini associati all’antisemitismo storico.
Alcuni paesi europei (e.g. Francia, Germania, Regno Unito, che tra l’altro ha adottato la definizione IHRA) hanno introdotto normative più dettagliate e mirate che affrontano esplicitamente l’antisemitismo, contribuendo a un quadro di protezione più robusto per le comunità ebraiche.
In Italia, ad oggi, la giurisprudenza evidenzia la difficoltà di qualificare le condotte antisemite in modo specifico.
Sebbene alcune manifestazioni siano agevolmente ricondotte alla fattispecie di cui all’art. 604 bis c.p. (ad esempio, l’istigazione al genocidio o il negazionismo della Shoah, in seguito alla legge n. 115/2016), altre – come le più sottili forme di antisemitismo culturale o politico – rischiano di rimanere ai margini dell’intervento repressivo.
Una norma specifica?
Non esistono soluzioni prêt-à-porter, soprattutto quando la sfida è quella di coniugare l’esigenza di prevenzione con il rispetto dei diritti fondamentali, evitando derive di ipertrofia legislativa o di compressione indebita delle libertà individuali, con un occhio ai principi costituzionali che regolano la politica criminale.
Tuttavia, una strada percorribile per superare l’obiezione di indeterminatezza potrebbe essere quella di delineare tassativamente le forme di espressione e di comportamento, evitando ambiguità e garantendo che gli individui possano comprendere cosa sia legalmente inaccettabile.
Anche principio di materialità sarebbe rispettato se la norma fosse calibrata su condotte concretamente offensive e chiaramente tipizzate.
Infine, sul piano della frammentarietà, l’introduzione di una norma ad hoc potrebbe essere letta non come una frattura rispetto al sistema vigente, ma come un’evoluzione coerente con l’esigenza di adeguare il diritto penale alle trasformazioni sociali e culturali.
In tale ottica, il bene giuridico tutelato non sarebbe solo la dignità individuale o la coesione sociale, ma anche la memoria storica collettiva e la prevenzione generale.
Una norma di questo tipo potrebbe essere giustificata alla luce del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost., laddove riconosca che l’antisemitismo, per le sue caratteristiche storiche e sociologiche, necessita di una tutela differenziata per garantire la piena realizzazione dei diritti.
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