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9/05/1997 – 9/05/2022

Venticinque anni e molti articoli, libri, podcast e opinioni al riguardo di questo tristemente celebre processo, non voglio dire la mia – e del resto non ho mai pensato che le opinioni potessero, o possano, in generale, condizionare i fatti -.

Piuttosto, proprio sulla scorta degli anni, delle parole, delle opinioni espresse da chiunque, quello che mi piace fare è ritornare ai fatti. Per quei pochi che non sapessero di cosa si parla, il contesto, riassunto all’osso, è questo: Marta Russo, studentessa ventiduenne di giurisprudenza, fu gravemente ferita da un colpo di pistola all’interno della città universitaria della Sapienza di Roma il 9 maggio 1997, morendo cinque giorni dopo in ospedale. Nel 2003 fu condannato in via definitiva per omicidio colposo aggravato Giovanni Scattone, assistente universitario di filosofia del diritto e, per favoreggiamento personale, il suo collega Salvatore Ferraro. Entrambi si sono sempre professati innocenti. Al centro del processo l’aula 6 di filosofia del diritto, a cui gli inquirenti arrivarono grazie alle analisi scientifiche (il cui valore probatorio fu poi contestato), e in cui si fermarono dopo aver esaminato i tabulati telefonici dell’apparecchio presente nella stanza, dal quale erano partite due telefonate fatte da Maria Chiara Lipari, anche lei assistente e dottoranda, nei momenti immediatamente successivi allo sparo. Per farla breve: Maria Chiara Lipari ricorda che in quel momento nella stanza c’erano alcune persone, tra cui Gabriella Alletto (segretaria), Francesco Liparota (usciere), Salvatore Ferraro e un altro che all’inizio non ricorda. Nessuno le crede, Alletto nega, giurando e spergiurando di non essere mai entrata nell’aula 6. Ma a un certo punto Alletto – che potrebbe essere una figura teatrale – cede: era nell’aula 6, ha visto Scattone sparare e Ferraro mettersi le mani nei capelli in segno di disperazione. Anche Liparota, che si era prima confidato con la madre, cede: in particolare, anche lui ha assistito allo sparo e ha visto Ferraro mettersi le mani nei capelli. Poi però ritratta, confonde le acque, dice di aver avuto paura del carcere. La sua difesa, e quella degli imputati principali, entrano nel merito delle sue dichiarazioni, sostenendo che la descrizione dei fatti raccontata da Liparota non è frutto di un racconto vissuto in prima persona, ma è stata copiata pari-pari dalle dichiarazioni dell’Alletto. In questo contesto, si inseriscono le repliche dell’avv. Oreste Flamminii Minuto, avvocato di parte civile di Donato Russo, il padre di Marta. Di seguito una parte della sua replica nel processo di appello bis (successiva alla pronuncia della Cassazione che ha annullato la prima sentenza di appello), dove brillano eloquio, autorevolezza ma soprattutto logica. Questa trascrizione, che ho “sbobinato” personalmente partendo dalle registrazioni del processo di primo grado e di appello fatte da Radio Radicale (mi scuso per eventuali typo), contiene il succo di quel discorso e, parere personale, un esempio brillante di esercizio della professione forense. Buona lettura

Mi ero preparato, Signori della Corte, una brevissima introduzione, che invece è stata vanificata dal dire del Presidente, con il quale concordo: le repliche, per essere tali, devono essere repliche; non possono essere delle nuove arringhe difensive, né possono essere situazioni dalle quali si ricomincia, come si dice, ab ovo, per rifare una sorta di processo, che sarebbe tutt’altra cosa di quello che avete ascoltato fino ad ora. Ciò detto, mi pongo e mi sono posto una domanda di che cosa finora sia entrato nella vostra testa.
Riassuntivamente: da quello che mi è dato di capire, da quello che è dato, il punto fondamentale del discorso della difesa, si è cercato di farvi capire come in questo processo l’operato degli inquirenti, vale a dire di polizia, pubblici ministeri, sia stato un operato che è difficile definire con una parola, perché se io dico che è stato definito un complotto vengo subito smentito, perché mi si dirà che nessuno ha parlato di complotto; se io dico che è stato definito un errore giudiziario nessuno mi interromperà, ma evidentemente uso una parola impropria, perché errore giudiziario è quello che si commette attuando un’attività lecita che porta a certe conclusioni. E allora che cosa si può dire?
Si può dire che il primo punto che voi dovrete risolvere nella vostra coscienza, prima ancora che nell’esposizione di un giudizio e di una considerazione critica, riguarda il fatto se il complessivo comportamento degli inquirenti, in questo processo, sia stato un comportamento lecito o sia stato un comportamento illecito.
Perché questo è il punto: quando si parla di suggestioni, di induzioni, di verità costruite, di verità indotte, quando si parla di violazioni di norme processuali, vi si vuol far credere, come credo sia compito normale della difesa, che c’è stato qualcosa che non ha funzionato.
Allora, intanto è bene dirvi una cosa che forse nessuno vi ha detto, o che se abbia detto io non ho recepito, perché ero assente per altri impegni o perché ero distratto: l’operato dei pubblici ministeri che si sono occupati di questo caso è stato portato a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria di Perugia. Io non so se lo sapete voi questo.
Allora, se lo sapete, e comunque se non lo sapete però dico, saprete anche che l’Autorità Giudiziaria non ha trovato nulla da ridire sull’attività compiuta dai magistrati in questa vicenda.
Ed è un punto che conta, perché se contano le osservazioni penetranti, tendenti a screditare l’operato di indagine istruttorio e di formazione degli elementi di prova, eh, conta pure anche se su questa vicenda si è pronunciato qualcuno.
Ciò detto, Il secondo punto che dovete porvi nella vostra coscienza, ripeto, prima ancora che esprimere poi una volontà e un voto, è il dato di fatto se sia oggettivamente credibile che tutta una serie di circostanze, così come ci sono state esposte dalla difesa, abbiano potuto portare ad un’alterazione dell’accertamento della verità che è stato compiuto, e che ha trovato poi esito in due sentenze di merito e in una sentenza della Suprema Corte, ovvero no. Non siete, attenzione, né più né meno bravi dei vostri colleghi che vi hanno proceduto; vi hanno preceduto dei magistrati togati e dei giudici popolari che questa valutazione hanno già fatto e che, attenzione, questo tipo di valutazione sulla correttezza, sulla induzione, non è stato minimamente sfiorato dalla sentenza della Cassazione. Io non vi devo ripetere quello che vi ho detto l’altra volta, vale a dire la sentenza della Cassazione che ha analizzato il vostro operato e lo canalizza su due punti fondamentali; che cosa è intervenuto di nuovo tra quello che io vi ho detto sul riscontro intrinseco ed estrinseco o delle dichiarazioni della signora Alletto, confermate poi da Francesco Liparota? Praticamente non è intervenuto nulla, e quindi io potrei fermarmi qui senza replicare: a che cosa dovrei replicare?
Però qualcosa non di fatto, ma di atteggiamento è intervenuto.
Voi vi troverete di fronte a questa situazione che è abbastanza singolare, che mentre la difesa di Giovanni Scattone è rimasta ferma sulle sue posizioni, si è avuto un mutamento e un aggiustamento di rotta della difesa di Liparota e della difesa di Ferraro. Liparota, per la verità, mutamenti non ne ha avuti nella sua difesa, nel senso che ha continuato a sostenere quello che ha sostenuto fin dal primo grado, oppure dal grado di appello, adesso non ricordo, insomma, in buona sostanza: non ero lì, non ho visto niente, però se c’ero non mi ricordo, e comunque se ero lì e se ho detto quello che ho detto se ho mentito e se ho ritrattato l’ho fatto per autodifesa.
È fondata questa tesi giuridica? Non lo so.
Ma il bello è che a me, della parte civile, non interessa assolutamente nulla sul fatto se sia o meno giuridicamente fondata questa tesi. Quello che a me parte civile interessa, perché voglio la verità e non voglio la vendetta, è il dato singolare di fatto di un imputato che ha questo atteggiamento, che si rifugia in una serie di negazioni, che però poi anche in sede di dichiarazione finale, e la difesa, la sua difesa, lo conferma, ha questo atteggiamento che è perlomeno singolare: non ero lì, non c’ero, se ho visto non ricordo e comunque eh beh, se ero lì e ho mentito, ho mentito per difesa… È importante che nella mia replica io vi ricordi questo? Io credo di sì , Perché voi dovete sapere come stanno le cose!
Allora mettetevi bene in testa che c’è questo atteggiamento. Ma c’è qualcosa di più: questo atteggiamento, negato nei precedenti gradi di giudizio dalla difesa di Ferraro, viene ripresa anche da lui: dovevo mentire, perché mi dovevo autodifendere, perché non volevo favorire il mio compagno e sodale come qualcuno lo ha definito, Scattone, ma dovevo difendere me… Ma capite? Avete ben capito?
Quello stava lì e dice: va beh, era legittimo che io non parlassi perché l’ordinamento mi offre questa autotutela. Potrei fare una considerazione volgarissima sull’interesse che noi abbiamo a questo tipo di argomenti, ma detta in maniera letterariamente corretta: non mi interessa nulla. A me interessa il fatto che finalmente l’ipotesi di una sua presenza in quel momento in quell’aula viene confermata dal suo comportamento processuale.
È importante? Io credo proprio di sì.
Solo chi non vuol sentire, chi non vuol vedere non darebbe conto e non terrebbe nel giusto conto una simile circostanza. Ma è accaduto anche qualcos’altro.
Il Procuratore generale Dottor Marini vi ha ricordato che agli atti esiste una memoria a firma diretta dell’imputato Giovanni Scattone. Sono dichiarazioni spontanee? è una memoria processuale? Qualificazione giuridica?
Ve lo spiegheranno i magistrati togati che cos’è processualmente questa cosa.
Quello che io vi posso dire, e che non può essere smentito, è che questa cosa è direttamente riconducibile a chi l’ha sottoscritta, a Giovanni Scattone, ed ha un’importanza secondo me fondamentale per valutare sia il comportamento processuale di questo imputato, sia gli elementi di prova che da questa memoria oggettivamente si traggono. Voi sapete benissimo che il mio punto dell’arringa passata, che è stata peraltro breve come sarà breve questa, mi auguro, era incentrata sul discorso della raccomandazione della Cassazione per vedere in che modo le dichiarazioni dell’Alletto e quelle di Liparota si incrociavano.
Ricorderete che abbiamo affrontato il particolare del riscontro, che veniva attraverso la descrizione dell’episodio delle mani nei capelli o sulla fronte di Ferraro, che Liparota non poteva avere preso, come sosteneva, dalla ordinanza di custodia cautelare dell’Alletto, perché non c’era, e ricorderete anche che si era fatta questione di chi avrebbe potuto suggerire a Liparota questo particolare.
Su questo punto le difese hanno sufficientemente glissato. Quello che però hanno detto, e che voi ricorderete, è stata una serie di Ipotesi che andavano dal suggerimento di agenti del commissariato che erano lì, dal fatto che questo particolare poteva essere stato rivelato dal PM Lasperanza, al fatto che questo particolare, come ha detto Il professor Delfino Siracusano, dipendesse – ha usato un termine abbastanza singolare e merita i complimenti – non ha parlato di accordo ha parlato di compromesso tra le forze di Polizia, come a dire: beh, ma che volete che vi dica? Che gli è stato suggerito? No. Voi, se vi leggete il punto, su questo punto, le memorie dei difensori, troverete che mentre per un verso si continua a dire che questo particolare sarebbe stato suggerito dal Pubblico Ministero, da altri si dice è stato suggerito così, genericamente, dagli agenti della Questura la sera dell’arresto.
Scattone dice una cosa diversa, che merita di essere letta perché è una frase a pagina sedici della memoria che voi avete agli atti, primo capoverso:

 
Le novità introdotte da Liparota nell’interrogatorio del sedici giugno novantasette, rispetto a quanto dichiarato dall’Alletto, sono riprese punto per punto dall’ordinanza di custodia cautelare su cui Liparota si basa per cercare di confermare la nuova versione dell’Alletto.

È falso. È oggettivamente non vero, quindi sinteticamente definibile falso. E continua sempre nella stessa frase:


Per quanto riguarda il gesto di Ferraro che si mette le mani nei capelli, la notte degli arresti, quattordici giugno novantasette, oltre al PM Lasperanza, 

e abbiamo visto che PM Lasperanza non poteva andare da lui dopo l’ordine di custodia cautelare

anche il dottor Belfiore 

ecco il punto: 

come egli stesso ha dichiarato in appello, riferì dettagliatamente a Liparota i contenuti dell’interrogatorio dell’arresto, compreso il presunto gesto di Ferraro.

Adesso vi do uno strumento formidabile sul quale voi dovete far leva e del quale potete far uso per vedere finalmente la verità. È Scattone che Parla. Trovatemi, vi sfido, togati e non togati, nella testimonianza del dottor Belfiore in appello dove sta questa cosa: quando, dove, il dottor Belfiore riferì dettagliatamente a proposito delle mani nei capelli a Liparota i contenuti dell’Alletto compreso il presunto gesto di Ferraro? Se trovate questo, lo dovete assolvere!

Ma se non lo trovate – e non lo troverete – voi avrete capito con chi avete a che fare. 


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Post Author: Anna Massimini

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