Lo Statuto Albertino, atto fondamentale della Monarchia Savoia del 4 marzo 1848, fu proclamato dal re Carlo Alberto nel regno Sardo-Piemontese e successivamente, nel 1861 con la proclamazione del Regno d’Italia, esteso a tutto il territorio.
Si tratta dell’antecedente storico della Costituzione, rimasto in vigore dal marzo 1848 al biennio 1944-1946, fino a che l’Italia con un referendum ha scelto la forma di governo repubblicana, abbandonando la forma governativa monarchica.
Si tratta di un documento, redatto in lingua francese, di tipo flessibile (i.e. modificabile con legge ordinaria) e “ottriato”, ovvero elargito ai sudditi dalla volontà del sovrano, come atto unilaterale contrapposto all’attuale Costituzione votata, elaborata e approvata da organi di rappresentanza della collettività dei cittadini.
In base allo Statuto Albertino, tutti e tre i poteri sono attribuiti al re, che concede il diritto di voto ad una ristretta cerchia di “sudditi” (cittadini di sesso maschile, dotati di una certa cultura e di un determinato patrimonio). Sulla scorta dei suoi poteri, il re comanda l’esercito, è a capo del governo, nomina i ministri crea le leggi e i giudici amministrano la giustizia in suo nome.
Durante il fascismo Mussolini cambiò alcune disposizioni dello Statuto e instaurò in Italia la dittatura, che mantenne fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale.
La flessibilità di cui si è detto permise al regime fascista di approvare agevolmente una serie di modifiche allo Statuto Albertino che di fatto lo stravolsero.
Quando nel 1945 si pervenne alla liberazione dell’Italia, i partiti antifascisti formarono un governo provvisorio presieduto dal democristiano Alcide De Gasperi.
Il crollo del fascismo e la corresponsabilità della corona dei Savoia con il regime, portò con sé la messa in discussione anche dello Statuto che si ritenne, a ragione, ormai superato, tanto che a prescindere dall’esito referendario, era unanime la decisione che lo Statuto dovesse essere completamente rinnovato.
La vittoria della Repubblica il 2 giugno 1946 consentì non solo il mutamento istituzionale, ma anche, grazie alla contemporanea elezione dell’Assemblea costituente, per la prima volta a suffragio universale, l’elaborazione di una nuova Carta costituzionale che entrò in vigore il 1° gennaio 1948, dopo una veloce gestazione malgrado le influenze dell’incipiente Guerra fredda.
L’Assemblea costituente elesse Enrico De Nicola capo provvisorio della Repubblica italiana appena nata.
La Costituzione è l’atto normativo fondamentale che definisce la natura, la forma, la struttura, l’attività e le regole fondanti di un’organizzazione.
Il 5 giugno del 1946, all’indomani dei risultati del referendum il Presidente del Consiglio dei ministri, Alcide De Gasperi, chiese al re uscente Umberto II di consegnare i gioielli della Corona che erano custoditi in una cassaforte del palazzo del Quirinale, fino ad allora residenza ufficiale della famiglia reale.
La richiesta venne fatta perché i gioielli della Corona, in base a quanto stabilito dallo Statuto Albertino (artt. 19-21), erano dati “in dotazione” ai re per l’adempimento delle proprie funzioni, ma non come proprietà personale.
Umberto II consegnò quindi i gioielli all’avvocato Falcone Lucifero, ministro della Real Casa, che a sua volta li portò all’allora governatore della Banca d’Italia Luigi Einaudi, futuro presidente della Repubblica.
Da allora i gioielli sono custoditi in un piccolo astuccio di pelle nera in un caveau della sede della Banca d’Italia in via Nazionale, a Roma.
Nel verbale che testimonia la consegna dei gioielli, si legge che questi dovevano essere conservati e tenuti a disposizione di chi di diritto.
Si affidano in custodia alla cassa centrale, per essere tenuti a disposizione di chi di diritto, gli oggetti preziosi che rappresentano le cosiddette gioie di dotazione della Corona del Regno.
Con la nascita della Repubblica, tutti i beni della famiglia reale vennero confiscati dallo Stato Italiano, come previsto dalla tredicesima disposizione della Costituzione italiana.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli
Ma se per i beni immobili la confisca venne effettuata immediatamente, per i gioielli non venne mai esercitata.
Tuttavia, per tutto quanto detto, i gioielli in questione, custoditi nel caveau della Banca d’Italia, protetti da 11 sigilli, mai sono appartenuti ai componenti di Casa Savoia, che li hanno avuti in dotazione nell’esercizio di una funzione che, comunque la si pensi al riguardo, in Italia è stata abolita.
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