L’immagine è tratta da “Il figlio di Hamas” (regia di Nadav Schirman).
Nella foto, Mosab Hassan Yousef — figlio di uno dei fondatori di Hamas — dialoga con Gonen Ben Yitzhak, l’agente dello Shin Bet che ne divenne mentore e amico. Un’immagine sospesa tra verità e tradimento, fede e ragione di Stato: due mondi opposti che, per un istante, trovano un linguaggio comune.
PREMESSA
La cosiddetta “Palestina” non è, in senso giuridico, uno Stato pienamente costituito, ma una definizione politica e simbolica nata per rivendicare una sovranità territoriale.
Lo riconobbe esplicitamente Zuheir Mohsen, dirigente dell’OLP, in un’intervista al quotidiano olandese Trouw nel 1977 (https://blogs.timesofisrael.com/the-palestinians-a-question-of-semantic-larceny/):
“The Palestinian people does not exist. The creation of a Palestinian state is only a means for continuing our struggle against the state of Israel for our Arab unity.”
(“Il popolo palestinese non esiste. La creazione di uno Stato palestinese è solo un mezzo per continuare la nostra lotta contro lo Stato di Israele per la nostra unità araba.”)
In questo senso, la “Palestina” non è una realtà statuale univoca, ma un territorio con due anime normative contrapposte: da un lato, la Legge Fondamentale Palestinese, che esprime l’impianto istituzionale dell’Autorità Nazionale Palestinese e una visione laica-nazionale del potere; dall’altro, lo Statuto di Hamas, che rappresenta la dimensione teologico-militare del movimento islamista e ne traduce la sovranità in chiave religiosa.
LA LEGGE FONDAMENTALE DELLA PALESTINA
La Legge Fondamentale della Palestina, emanata dal Consiglio Legislativo Palestinese (PLC), cioè il parlamento eletto dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), fu promulgata da Yasser Arafat nel 2002 e poi emendata nel 2003 e 2005, durante il suo mandato.
Era stata scritta da una commissione giuridica interna all’ANP, composta da giuristi palestinesi e da consulenti costituzionalisti provenienti in parte dal mondo arabo e in parte da organismi internazionali (tra cui il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo – UNDP e alcuni esperti egiziani e giordani).
L’obiettivo era creare una base giuridica per uno Stato di diritto democratico, sul modello delle costituzioni arabe moderne, ma sotto occupazione israeliana.
Rappresentava il tentativo dell’OLP di istituzionalizzare l’Autorità Palestinese nata dagli Accordi di Oslo del 1993–1995.
Ha dunque una legittimazione internazionale (deriva dagli accordi con Israele e dal riconoscimento ONU dell’OLP come rappresentante del popolo palestinese).
Tuttavia, dopo il 2007, con la presa di potere di Hamas a Gaza, la Legge Fondamentale è rimasta solo formalmente in vigore ma sospesa di fatto nella Striscia: Hamas governa secondo il proprio Statuto interno.
La Legge Fondamentale Palestinese rappresentava l’idea di uno Stato di diritto pluralista e democratico; lo statuto di Hamas è invece un documento ideologico, scritto in tono religioso, con citazioni coraniche e hadith, che definisce Hamas come “ramo della Fratellanza Musulmana in Palestina” e ne rappresenta la codificazione teologica e politica.
LO STATUTO DEL 1988
Quando si parla dello Statuto di Hamas, non si parla di una costituzione in senso stretto, ma di una carta ideologica: un documento fondativo che definisce identità, obiettivi e metodo di un movimento politico-religioso.
Fu redatto da un gruppo ristretto di fondatori di Hamas, guidati da Sheikh Ahmad Yassin, il leader spirituale del movimento, con la partecipazione di Abdel Aziz al-Rantisi e Mahmoud al-Zahar.
Non si tratta, evidentemente, di un documento approvato da un organo politico né sottoposto a voto.
È un testo nasce nel pieno della Prima Intifada e concepisce la sovranità non come un principio politico, ma come un atto di fede.
L’articolo 11 lo afferma chiaramente:
“La terra di Palestina è un sacro deposito (waqf) affidato alle generazioni dell’islam fino al giorno della resurrezione. Non è accettabile rinunciare ad alcuna parte di essa.”
Secondo Hamas, quindi, la Palestina non è uno Stato da amministrare, ma una terra di Dio.
E se la terra è di Dio, nessun accordo umano può dividerla o negoziarla.
È da qui che discende l’intera struttura ideologica di Hamas: nessuna rinuncia territoriale è possibile, e quindi nessun riconoscimento di Israele è ammissibile.
L’AGGIORNAMENTO DEL 2017
Nel 2017 Hamas pubblica una nuova versione dello Statuto, elaborato da una commissione interna di Hamas, sotto la guida politica di Khaled Meshaal, allora capo dell’Ufficio politico del movimento, con sede a Doha (Qatar).
Anche in questo caso, non si tratta di una legge, ma una dichiarazione di intenti politica, approvata dal Consiglio della Shura di Hamas (l’organo consultivo supremo), senza un processo costituente o parlamentare.
Il testo fu pensato per migliorare l’immagine internazionale del movimento, mantenendo però gli stessi principi del 1988.
A prima vista, infatti, il linguaggio sembra più diplomatico, ma a un’analisi giuridica non può sfuggire come questa revisione sia solo un’operazione di facciata, quella che potremmo chiamare un maquillage comunicativo.
Se andiamo nel dettaglio di una comparazione tra i due statuti, possiamo agevolmente individuare tre macroaree:
- contenuti identici tra lo statuto del 1988 e quello del 2017;
- modifiche formali di concetti sostanzialmente identici o peggioramenti;
- ambiguità strategiche.
I. CONTENUTI IDENTICI
1. Definizione territoriale e negazione dello Stato di Israele
Nel 1988 Hamas definiva la Palestina come terra islamica indivisibile; nel 2017, la formula cambia, ma il concetto è lo stesso.
1988 – Art. 11: “La terra di Palestina sia un sacro deposito […] Non è accettabile rinunciare ad alcuna parte di essa.”
2017 – Art. 2: “Palestina […] è un’unità territoriale integrale.”
2017 – Art. 20: “Hamas rifiuta qualsiasi alternativa alla completa liberazione della Palestina, dal fiume al mare.”
La formula “dal fiume al mare” non è un’immagine poetica, ma una definizione geografica assoluta: tutto il territorio, dal Giordano al Mediterraneo, deve essere liberato.
È un modo diverso, più soft, per dire che Israele non ha diritto di esistere.
2. Lotta armata come unica via
1988 – Art. 13: “Non c’è soluzione per il problema palestinese se non il jihad.”
2017 – Art. 25: “La resistenza armata è la scelta strategica per proteggere i principi e i diritti del popolo palestinese.”
Il lessico cambia, ma la sostanza è identica: “resistenza armata” sostituisce “jihad” per ragioni comunicative, non dottrinali.
3. Rifiuto di ogni trattativa
Entrambi i testi escludono ogni forma di soluzione pacifica, presentando la violenza come obbligo religioso e politico.
Nel 1988 Hamas dichiarava:
1988 – Art. 13: “Le iniziative di pace, le cosiddette soluzioni pacifiche, le conferenze internazionali […] contraddicono tutte le credenze del Movimento”
Nel 2017 – Art. 21: “Hamas afferma che gli Accordi di Oslo […] violano i diritti inalienabili del popolo palestinese. Pertanto, il Movimento rifiuta questi accordi”
2017 – Art. 22: “Hamas rifiuta tutti gli accordi, le iniziative e i progetti di insediamento”
C’è una continuità assoluta. Il rifiuto categorico di qualsiasi soluzione negoziata rimane invariato.
4. Carattere religioso della terra
1988 – Art. 11: “la Palestina è terra islamica affidata alle generazioni dell’islam sino al giorno del giudizio”
2017 – Art. 3: “La Palestina è terra araba islamica. È una terra benedetta e sacra”
La caratterizzazione religiosa del conflitto rimane centrale in entrambi i documenti.
Entrambi gli statuti ribadiscono che la Palestina è “terra araba islamica, benedetta e sacra”. Il conflitto, quindi, non è solo politico, ma escatologico: riguarda la salvezza stessa dell’Ummah islamica, che è l’intera comunità dei credenti musulmani nel mondo.
È un concetto religioso, giuridico e politico insieme, con radici nel Corano e nel diritto islamico classico,
II. MODIFICHE FORMALI DI CONCETTI SOSTANZIALMENTE IDENTICI O PEGGIORAMENTI
1. Il “diritto al ritorno”
Il nuovo Statuto del 2017 formalizza un principio che nel 1988 era implicito:
“Il diritto dei rifugiati palestinesi di tornare alle loro case in tutta la Palestina è un diritto naturale, inalienabile.” (art. 12, 2017)
L’estensione del diritto “a tutta la Palestina” include anche i territori anteriori al 1967, confermando che nessuna parte di Israele può essere riconosciuta.
2. Gerusalemme capitale
Nel 1988 Gerusalemme era solo menzionata come luogo sacro (artt. 7, 14, 15); nel 2017 diventa il fulcro della sovranità:
“Gerusalemme è la capitale della Palestina […] Nemmeno una pietra può essere ceduta o rinunciata.” (art. 10, 2017)
Il linguaggio si fa solenne, quasi sacrale.
Non c’è distinzione tra fede e giurisdizione.
III. AMBIGUITÀ STRATEGICHE (E CONTRADDIZIONI PERFORMATIVE)
1. L’omissione dell’hadith genocidario
Nello statuto del 1988 c’è il famigerato detto profetico sull’uccisione degli ebrei
“L’ultimo Giorno non verrà finché i musulmani non combatteranno e uccideranno gli ebrei; e finché l’ebreo non si nasconderà dietro pietre e alberi, e le pietre e gli alberi diranno: ‘O musulmano, o servo di Allah, c’è un ebreo dietro di me, vieni e uccidilo’.”
Questo passo non è un’invenzione di Hamas: è tratto da una raccolta canonica di hadith, cioè detti attribuiti al Profeta Maometto.
Il fatto di inserirlo in uno statuto politico lo trasforma in una norma di legittimazione religiosa alla violenza.
In pratica, Hamas fa dire al proprio documento fondativo che la lotta contro gli ebrei è una missione sacra, profetizzata, necessaria fino alla fine dei tempi.
Nel nuovo statuto del 2017, questa citazione sparisce completamente.
Non viene sostituita, non viene commentata, non viene ripudiata: semplicemente non c’è più.
Ma qui è dove entra il diritto: nel diritto, e in particolare nel diritto internazionale, costituzionale e statutario, omissione non equivale ad abrogazione:
- abrogazione significa: dichiarare esplicitamente che una norma precedente è eliminata, o sostituita, o non è più valida.
Esempio: “L’articolo X dello statuto del 1988 è abrogato e non ha più effetto.” - omissione, invece, significa solo: non ripetere una norma.
Ma, senza esplicita abrogazione, le norme del documento precedente continuano a far parte dell’ordinamento.
Quindi, il fatto che Hamas non abbia dichiarato “abrogato” o “ripudiato” l’hadith significa che c’è continuità teleologica, cioè la giustificazione religiosa della violenza non è mai stata revocata.
Passiamo a un’altra contraddizione performativa.
2. Da “ebrei” a “sionisti”
Nel 1988 Hamas scriveva:
“La nostra battaglia con gli ebrei è molto lunga e pericolosa.” (art. 7)
seguita dall’hadith di cui abbiamo detto poco fa.
Nel 2017 questa formulazione viene sostituita con:
“Il nostro conflitto è con il progetto sionista, non con gli ebrei in quanto tali.” (art. 16)
Sembrerebbe un passo verso la moderazione.
Questa è, di tutta evidenza, una contraddizione performativa, cioè un’affermazione che si autosmentisce.
Vediamo perché.
Negli articoli 2 (“Palestina […] è un’unità territoriale integrale.”), 20 che poi vedremo e 25 (il Jihad e la lotta armata), Hamas continua a negare l’esistenza legittima di Israele, cioè di qualunque entità ebraica organizzata.
Ed ecco qui la contraddizione performativa:
Hamas dichiara di non essere in conflitto “con gli ebrei in quanto tali”, ma allo stesso tempo sostiene che nessun ebreo israeliano possa avere legittimità su alcuna parte del territorio.
Maquillage comunicativo, appunto
Veniamo ora a quello che è forse l’esempio più sofisticato di ambiguità strategica.
3. L’articolo 20 dello statuto del 2017 recita:
“Hamas considera la costituzione di uno Stato palestinese pienamente sovrano e indipendente, con Gerusalemme come capitale, lungo le linee del 4 giugno 1967, una formula di consenso nazionale.”
Se ci fermassimo a questo punto, potremmo ritenere di rilevare una certa misura di convergenza con la soluzione a due Stati prevista da varie risoluzioni ONU.
E questo, peraltro, è esattamente l’effetto voluto: dare l’impressione, di una svolta moderata, compatibile con il linguaggio della diplomazia e del diritto internazionale
Però poi si aggiunge:
“Senza compromettere il rifiuto dell’entità sionista e senza rinunciare ad alcun diritto palestinese.”
In altre parole: Hamas continua a negare l’esistenza legittima di Israele (“entità sionista”), anche all’interno dei confini del 1967 e nessuna parte del territorio — neppure quella riconosciuta internazionalmente come israeliana — può essere considerata “rinunciabile”.
È come dire: “Accettiamo due Stati, ma uno solo può esistere.”
Dal punto di vista giuridico, questa formula è irricevibile, perché se da un lato riconoscere i confini del 1967 implica riconoscere de facto l’esistenza dello Stato di Israele accanto allo Stato palestinese, affermare di rifiutare “l’entità sionista”, cioè Israele stesso, annulla questo riconoscimento.
Questo, si diceva, è un linguaggio volutamente performativo: non serve a descrivere la realtà, ma a produrre l’effetto di una realtà compatibile con l’ordine internazionale — o, più precisamente, a simularlo.
Si tratta di una strategia discorsiva che mira a mettere in scena una compatibilità diplomatica, evocando adesione e moderazione formale pur negandone, nei fatti, la sostanza.
Ciò che spiega questo che abbiamo definito maquillage comunicativo è la natura stessa della c.d. performatività linguistica: il linguaggio, quando pronunciato in un determinato contesto di potere, non descrive: agisce e costruisce.
Nel caso delle organizzazioni armate non statali, questo potere performativo del linguaggio assume un rilievo concreto: la sostituzione di un lessico terroristico con uno diplomatico o giuridico può costituire una strategia di cosiddetta compliance mimetica, cioè un’imitazione formale delle regole internazionali che mira non al rispetto sostanziale, ma al guadagno simbolico di legittimità.
Lo stesso linguaggio che finge moderazione diventa così una chiave di accesso alla scena politica globale.
Non a caso — come rilevano anche diversi rapporti delle Nazioni Unite e della Corte Penale Internazionale — la forma discorsiva adottata da un movimento è oggi parte integrante della valutazione della sua credibilità e della sua qualificazione giuridica.
Nel diritto internazionale, il linguaggio conta infatti quasi quanto le azioni. dichiarare un impegno alla pace — anche ambiguo — può attenuare la percezione di minaccia, rallentare l’inclusione in liste terroristiche, migliorare l’accesso ai finanziamenti indiretti (ONG, donatori privati, governi terzi).
Per tutte queste ragioni, il documento del 2017 risulta ancora più insidioso dal punto di vista giuridico: perché mimetizza il conflitto dentro la semantica del diritto.
EFFETTi SULLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
l vero effetto del nuovo Statuto fu infatti diplomatico: Hamas voleva dimostrare al mondo — e soprattutto a Paesi come il Qatar, la Turchia e l’Egitto — di essere più pragmatico e politicamente razionale.
Nel 1988 lo Statuto negava l’esistenza stessa di Israele; nel 2017, Hamas dice: “accettiamo uno Stato palestinese sui confini del 1967, ma senza riconoscere l’entità sionista.”
Molti osservatori occidentali (e alcuni media internazionali) hanno interpretato questo come una moderazione implicita” senza realizzare la contraddizione performativa: la non si può accettare uno Stato sui confini del 1967 e allo stesso tempo negare Israele.
Lo Statuto del 2017 serviva anche a consolidare la leadership di Hamas nel mondo arabo, in un momento delicato: Khaled Meshaal (allora capo politico) era sotto pressione interna per i rapporti con Iran e Hezbollah, e il nuovo documento serviva a mostrarsi meno settario, più “palestinese” che islamico.
In una famosa dichiarazione del portavoce israeliano Avi Dichter, si disse:
“Quando un lupo cambia il pelo, non diventa agnello. Hamas può cambiare il linguaggio, non il progetto”.
Ed infatti, negli anni successivi, Hamas ha continuato imperterrita a lanciare razzi e droni verso il territorio israeliano, ha mantenuto la retorica del martirio, usando un nuovo linguaggio (“resistenza”) per giustificare atti terroristici, mentre organizzava la costruzione sistematica di infrastrutture militari sotto Gaza.
Il paradosso è questo: Hamas ha usato il linguaggio della pace per continuare la propria guerra, e Israele ha continuato la propria difesa, dovendo però gestire un ambiente diplomatico più sfumato, dove molti attori (ONU inclusa) preferivano leggere il 2017 come “segno di evoluzione”.
Non si tratta, quindi, di mantenere la guardia militare: si deve combattere anche una battaglia semantica e diplomatica, atta a smascherare una moderazione solo linguistica.
IL DIRITTO COME MASCHERA SEMANTICA
Nel 1988, Hamas parlava apertamente di jihad, di sterminio degli ebrei e di liberazione “dal fiume al mare”.
Nel 2017, sostituisce le parole ma non i concetti: “jihad” diventa “resistenza armata”; “sterminio” diventa “lotta legittima contro l’occupazione”; “liberazione totale” diventa “diritto inalienabile del popolo palestinese”.
Si tratta di un’operazione linguistica molto raffinata: il lessico del conflitto viene sostituito dal lessico del diritto internazionale.
Hamas, non ha rinunciato allo sterminio degli ebrei, allo smantellamento dello stato di Israele: ha soltanto iniziato a chiamare le cose in modo diverso.
L’uso del termine “resistenza” ha un significato giuridico preciso nel diritto internazionale: Hamas sfrutta questa ambiguità per collocare la propria lotta sanguinaria dentro la categoria della legittima difesa dei popoli oppressi, come se si trattasse di una guerriglia “protetta” dalle convenzioni di Ginevra.
Ma, nella prassi, attacca civili, usa scudi umani, impiega strutture civili (ospedali, scuole) per fini militari.
Ecco, quindi, l’uso performativo della parola “pace”: si dice “pace” per creare lo spazio politico in cui continuare la guerra.
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