Il dibattito sul diritto di Israele di fermare le imbarcazioni dirette a Gaza è spesso viziato da un errore metodologico fondamentale: la confusione tra categorie giuridiche distinte.
Analizziamo i fatti alla luce del Palmer Report (“Report of the Secretary-General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident”) e del diritto internazionale consuetudinario.
Il Palmer Report è stato redatto da una commissione dell’ONU dopo l’incidente della Mavi Marmara, avvenuto il 31 maggio 2010, con l’abbordaggio in acque internazionali (72 miglia da Gaza) da parte della Marina israeliana della nave turca Mavi Marmara, parte di una flottiglia diretta a Gaza ed esplicitamente intenzionata a “forzare” il blocco navale (break the blockade).
Dopo un violento scontro a bordo, 9 attivisti turchi restano uccisi e 7 soldati israeliani feriti.
In tale occasione il Palmer Report ONU giudica il blocco navale legittimo, sollevando seri dubbi sulla vera natura e gli obiettivi degli organizzatori, in particolare l’IHH (proprietaria della Mavi Marmara e co-organizzatrice delle flotille). Il rapporto giudica al contempo eccessivo l’uso della forza.
Il Rapporto ha quindi distinto tre questioni: (i) la legalità del blocco navale; (ii) le modalità di enforcement del blocco e (iii) la situazione umanitaria complessiva di Gaza.
Sul blocco navale, il Palmer Report scrive:
“Israel faces a real threat to its security from militant groups in Gaza. The naval blockade was imposed as a legitimate security measure in order to prevent weapons from entering Gaza by sea and its implementation complied with the requirements of international law.”
Si tratta di una conclusione fondata sul Manuale San Remo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati in mare (1994), che codifica il diritto consuetudinario internazionale.
Secondo il Manuale, un blocco navale è legittimo se:
- è formalmente dichiarato e notificato
- è effettivo (non simbolico)
- permette il passaggio di aiuti umanitari essenziali
- non ha come unico scopo affamare la popolazione civile
- è proporzionato alla minaccia alla sicurezza
Il Panel ha riconosciuto l’esistenza di una “real threat”, cioè una minaccia reale, da parte di gruppi militanti a Gaza, rendendo il blocco navale una misura legittima di auto-difesa ai sensi dell’art. 51 della Carta ONU.
E qui emerge l’errore più comune nel dibattito pubblico.
Sono infatti in molti a sostenere che “Israele non può fermare navi in acque internazionali perché non ha giurisdizione”.
Ma è un argomento, questo, che tradisce una comprensione superficiale del diritto del mare in tempo di conflitto armato.
Vero è infatti che la Convenzione di Montego Bay (1982) sul diritto del mare stabilisce che (i) le acque territoriali si estendono fino a 12 miglia nautiche dalla costa; (ii) oltre tale limite iniziano le acque internazionali (alto mare); (iii) in tempo di pace, uno Stato non può fermare navi straniere in acque internazionali, salvo casi eccezionali (pirateria, tratta di schiavi, stupefacenti).
Ma tale regime cambia radicalmente quando viene imposto un blocco navale legittimo durante un conflitto armato!
Il Manuale San Remo, ai paragrafi 93-104 chiarisce che un blocco navale può essere fatto rispettare anche in acque internazionali, purché:
- il blocco sia stato dichiarato formalmente;
- la nave stia tentando di violare il blocco;
- la nave sia stata previamente avvertita;
- sia stato dimostrato che rifiuta di cambiare rotta.
Il paragrafo 67 del Manuale stesso stabilisce che i belligeranti possono attaccare navi mercantili battenti bandiera neutrale al di fuori delle acque neutrali se “sono ritenute, su basi ragionevoli, trasportare contrabbando o violare un blocco”.
Il paragrafo 146 conferma che è permesso catturare navi mercantili neutrali al di fuori delle acque neutrali se impegnate nelle attività di cui al paragrafo 67.
Ebbene, l’incidente della Mavi Marmara avvenne a 72 miglia nautiche dalla costa di Gaza, quindi in pieno alto mare, e ciononostante, il Palmer Report ha riconosciuto il diritto di Israele di fermarle, pur criticando aspramente le modalità con cui l’operazione fu condotta (“excessive and unreasonable”).
Il Panel ha infatti criticato sia la decisione di abbordare le navi “at a great distance from the blockade zone” che l’uso eccessivo della forza, oltre alla mancanza di un ultimo avvertimento prima dell’abbordaggio e al trattamento riservato ai passeggeri dopo la cattura
Ma ha confermato il diritto di fermare le navi che tentano di violare il blocco, anche in acque internazionali.
Un punto cruciale che il Palmer Report affronta esplicitamente è la natura degli organizzatori delle flotille.
Il Report afferma:
“The majority of the flotilla participants had no violent intentions, but there exist serious questions about the conduct, true nature and objectives of the flotilla organizers, particularly IHH.”
L’IHH (Insani Yardim Vakfi – Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief) è un’organizzazione non governativa turca che ha svolto un ruolo centrale nell’organizzazione della Mavi Marmara nel 2010 e che risulta coinvolta anche nell’attuale Global Sumud Flotilla.
Ebbene, vi sono evidenze documentali sulle connessioni dell’IHH con Hamas:
In primo luogo, l’IHH è membro della Union of Good, una coalizione con sede in Arabia Saudita designata come organizzazione terroristica dal Dipartimento del Tesoro USA nel 2008 che fornisce sostegno materiale a Hamas.
Un rapporto del 2006 del Danish Institute for International Studies ha descritto l’IHH come una facciata per il finanziamento di organizzazioni terroristiche e per l’invio di combattenti jihadisti in Afghanistan, Bosnia e Cecenia.
Nel 2020, una corte distrettuale USA ha stabilito che la Kuveyt Turk Bank di Istanbul ha contribuito a finanziare Hamas mantenendo conti bancari per l’IHH, che fungeva da conduit finanziario per l’organizzazione terroristica.
Documenti di Hamas rinvenuti a Gaza (2021) mostrano una lettera firmata da Ismail Haniyeh che esprime sostegno esplicito alla PCPA (Palestinian Conference for Palestinians Abroad), l’organizzazione ombrello che coordina le flotille e di cui l’IHH è parte integrante.
Zaher Birawi, leader della Freedom Flotilla Coalition e figura chiave nella Global Sumud Flotilla, è identificato come attivista Hamas-Muslim Brotherhood nel Regno Unito.
Passiamo ora a un altro argomento fallace, quello dei c.d. “aiuti umanitari essenziali”.
Il Manuale San Remo (paragrafi 103-104) stabilisce che un blocco navale deve permettere il passaggio di aiuti umanitari essenziali, definiti come cibo indispensabile alla sopravvivenza della popolazione civile, forniture mediche essenziali, altri oggetti essenziali alla sopravvivenza.
Tuttavia, questi aiuti devono essere sempre sottoposti a ispezione tecnica da parte della potenza bloccante e la loro distribuzione deve essere supervisionata da una potenza terza o da un’organizzazione umanitaria imparziale (come la Croce Rossa).
Le flotille verso Gaza non soddisfano questi requisiti.
Ed infatti, non solo le flotille rifiutano sistematicamente l’ispezione (Israele ha ripetutamente offerto di ispezionare il carico ad Ashdod e di consegnare gli aiuti legittimi attraverso i valichi terrestri e le flotille hanno sempre rifiutato) ma l’obiettivo dichiarato è politico, non umanitario: come ha affermato lo stesso Zaher Birawi, “il successo delle flotille non è il loro arrivo sulle coste di Gaza, ma la copertura mediatica che ricevono” e “non è un viaggio per mare ma un’azione di ‘resistenza’ umanitaria”
Vi è inoltre un aspetto tecnicamente cruciale, ma sistematicamente ignorato nel dibattito pubblico, che riguarda la distruzione deliberata di dispositivi di comunicazione da parte degli attivisti delle flotille.
Nel caso della recente Global Sumud Flotilla, video pubblicati dalla stessa stampa italiana (La Repubblica) mostrano membri della flotilla, inclusa l’eurodeputata Rima Hassan, gettare cellulari in mare prima dell’abbordaggio da parte della Marina israeliana.
Nel diritto processuale, la distruzione deliberata di prove prima di un’ispezione legittima è un concetto tecnico chiamato “spoliazione” (spoliation of evidence).
Nella tradizione di common law e in molti ordinamenti di civil law, esiste la dottrina della “consciousness of guilt” (consapevolezza di colpevolezza): quando una parte distrugge prove prima che possano essere esaminate, ciò genera una presunzione sfavorevole (adverse inference) contro quella parte.
Se la missione fosse stata genuinamente umanitaria e pacifica, quale sarebbe un motivo razionale per distruggere le comunicazioni?
In tal caso, infatti, le comunicazioni avrebbero, al contrario, corroborato la buona fede degli attivisti
La distruzione preventiva rivela, al contrario, la consapevolezza di qualcosa che “stride” con la narrazione ufficiale.
Il Manuale San Remo prevede (paragrafo 103) che gli aiuti umanitari siano sottoposti a “technical arrangements, including search”.
La distruzione di prove prima dell’ispezione rende impossibile verificare la natura esclusivamente umanitaria della missione, conferma che la missione rifiuta deliberatamente le procedure di ispezione previste dal diritto internazionale e corrobora i “serious questions about the conduct, true nature and objectives of the flotilla organizers” già sollevati dal Palmer Report
L’assenza di questo aspetto nel dibattito pubblico da un lato si può comprendere, perché richiede conoscenze di diritto processuale e logica probatoria, ma di fatto produce un’asimmetria narrativa su qualcosa che contraddice, o quantomeno mette in dubbio, la rappresentazione delle flotille come “missioni umanitarie pacifiche”
C’è poi un’altra confusione frequente. Il Palmer Report non ha dichiarato legale l’intero regime di chiusura di Gaza (il blocco terrestre e aereo); ha stabilito solo che il blocco navale, in quanto tale, rispetta i requisiti del diritto internazionale dei conflitti armati in mare.
Molti esperti ONU e organizzazioni per i diritti umani contestano la legalità del blocco generale di Gaza, considerandolo una punizione collettiva vietata dalla Quarta Convenzione di Ginevra.
Sul punto, il Palmer Report ha esplicitamente dichiarato di non avere il mandato di esaminare questa questione più ampia.
L’analisi giuridica richiede rigore: non possiamo ignorare le categorie del diritto internazionale solo perché le conclusioni ci appaiono politicamente scomode.
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