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Proviamo ad analizzare il disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali del Senato il 2 luglio 2025, per verificarne la coerenza con i principi costituzionali e con la sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 242/2019, ha individuato un “contenuto minimo” per la disciplina del suicidio medicalmente assistito, stabilendo che non è punibile chi facilita l’esecuzione del proposito suicidario di una persona che sia (i) maggiorenne, (ii) pienamente capace di intendere e volere, (iii) affetta da patologia irreversibile che sia (iv) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili e (v) tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale

Il nuovo disegno di legge introduce modifiche sostanziali a questo quadro, che meritano attenta valutazione.

1. L’assenza dell’autodeterminazione terapeutica

L’art. 1 del disegno di legge enfatizza esclusivamente “l’inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita” senza alcun riferimento all’autodeterminazione terapeutica.

Si tratta di una scelta legislativa problematica, che rischia di privare il paziente della dignità giuridica che gli compete, per almeno tre ordini di ragioni:

  • L’art. 32 Cost. garantisce il diritto di rifiutare le cure, principio consolidato dalla giurisprudenza costituzionale.
  • La legge n. 219/2017 ha già codificato il principio dell’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche
  • È contraddittorio riconoscere una facoltà (il suicidio assistito) negandone al contempo il fondamento (l’autodeterminazione)

2. L’estromissione del Servizio Sanitario Nazionale

L’art. 4 stabilisce che “le strumentazioni e i farmaci di cui dispone il Servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati al fine dell’agevolazione dell’esecuzione del proposito di cui all’articolo 580 del codice penale”.

Questa disposizione presenta evidenti profili di illegittimità:

  • viola il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): crea una discriminazione basata sul censo
  • contrasta con la sentenza n. 242/2019: che espressamente prevede il coinvolgimento del SSN
  • contraddice la logica del sistema: se esiste un diritto costituzionale, deve essere garantito dallo Stato.

3. L’obbligo delle cure palliative

Il disegno di legge richiede che la persona sia “inserita nel percorso di cure palliative”.

Questa previsione è problematica sotto diversi profili:

  • logico: le cure palliative hanno finalità diverse dal suicidio assistito (alleviare vs. anticipare)
  • consensuale: impone de facto un trattamento che dovrebbe essere volontario
  • temporale: ritarda artificialmente l’accesso al suicidio assistito.

4. I “trattamenti sostitutivi delle funzioni vitali”

disegno di legge sostituisce “trattamenti di sostegno vitale” con “trattamenti sostitutivi di funzioni vitali”.

Questa modifica terminologica comporta:

  • restrizione semantica: il nuovo termine esclude molti trattamenti inclusi nell’interpretazione giurisprudenziale
  • contrasto con la giurisprudenza: la Corte costituzionale ha interpretato estensivamente il concetto di “sostegno vitale”
  • probabile incostituzionalità: la nuova formulazione potrebbe essere censurata per violazione dell’art. 3 Cost.

5. Il Comitato nazionale di valutazione

Il disegno di legge sostituisce i comitati etici territoriali con un unico Comitato nazionale di valutazione, che prevede una composizione di sette membri con competenze diverse ma senza chiara gerarchia decisionale, sessanta giorni prorogabili di altri trenta, più altri trenta per “motivate esigenze” e possibilità di riaccesso dopo 180 giorni in caso di diniego

Un sistema burocratico che può trasformarsi in un ostacolo insormontabile.

Il disegno di legge dovrebbe a parere di chi scrive essere valutato alla luce del principio di ragionevolezza, che impone coerenza tra mezzi e fini.

Se l’obiettivo dichiarato è dare attuazione alla sentenza n. 242/2019, gli strumenti adottati sono restrizioni che contraddicono il “contenuto minimo” individuato dalla Corte.

Il risultato è una disciplina che, anziché attuare la sentenza costituzionale, la svuota di contenuto.

La logica suggerisce che questo disegno di legge, se approvato, incontrerà inevitabilmente nuove questioni di legittimità costituzionale.

La Corte costituzionale ha infatti già chiarito che il principio di ragionevolezza impone un “effetto domino” che porta a superare distinzioni irragionevoli tra situazioni sostanzialmente identiche.

In definitiva, il disegno di legge presenta criticità strutturali che ne compromettono la tenuta costituzionale.

La scelta di restringere anziché attuare i principi della sentenza n. 242/2019 appare illogica e controproducente.

Il diritto all’autodeterminazione terapeutica, derivante dagli artt. 2, 13 e 32 Cost., non può essere compresso da una legge ordinaria che ne misconosce il fondamento costituzionale.

È prevedibile una nuova spirale di ricorsi per ripristinare almeno quel “contenuto minimo” costituzionalmente garantito.


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Post Author: Anna Massimini

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