Ho elaborato un’analisi tecnico-giuridica del rapporto “From economy of occupation to economy of genocide” della Relatrice Speciale ONU Francesca Albanese, strutturandola come una comparsa di risposta che evidenzia i limiti metodologici e processuali del documento.
Il rapporto Albanese presenta un caso emblematico di come terminologie giuridiche tecniche possano essere utilizzate al di fuori del loro contesto normativo.
Da un punto di vista puramente metodologico, il documento offre interessanti spunti di riflessione sui limiti strutturali dei mandati ONU.
L’analisi non entra nel merito politico della questione, ma si concentra esclusivamente sulla metodologia giuridica e sui vizi processuali: è stato per me un esercizio utile per comprendere come dovrebbero essere strutturati documenti con pretese giuridiche internazionali.
L’obiettivo è dimostrare come un approccio tecnico-giuridico rigoroso possa evidenziare le fragilità metodologiche di documenti apparentemente autorevoli.
AL CONSIGLIO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE
CINQUANTANOVESIMA SESSIONE
16 GIUGNO – 11 LUGLIO 2025
COMPARSA DI RISPOSTA
Per la difesa tecnica delle entità coinvolte
OGGETTO: contestazione tecnico-giuridica del Rapporto A/HRC/59/23 "From economy of occupation to economy of genocide" della dott.ssa Francesca Albanese, Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967
Si deposita il presente atto per contestare radicalmente, sotto molteplici profili processuali e sostanziali, il rapporto in epigrafe, evidenziandone i gravi vizi metodologici, giuridici e procedurali che ne inficiano completamente l'attendibilità e la validità giuridica.
I. ECCEZIONI PRELIMINARI
1. Eccesso di mandato
Albanese, il cui mandato è limitato alla "situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967", ha sistematicamente oltrepassato i confini della propria competenza istituzionale, trasformando un mandato di osservazione in un'attività di “quasi-prosecutorial function”.
Il rapporto richiede espressamente che "la Corte Penale Internazionale e le giurisdizioni nazionali indaghino e perseguano i dirigenti aziendali e/o le entità aziendali per la loro parte nella commissione di crimini internazionali", configurando un palese sconfinamento nelle competenze dell'autorità giudiziaria.
2. Difetto di legittimazione professionale
Albanese, pur avendo conseguito una laurea in Giurisprudenza, e benché in più occasioni (ivi compreso il proprio profilo su X) si definisca avvocato o lawyer, non risulta iscritta ad alcun albo professionale forense.
In una dichiarazione del maggio 2025, ha espressamente ammesso di non aver sostenuto l'esame di abilitazione alla professione legale, dichiarando di non voler "praticare la professione legale in Italia".
Tale circostanza assume rilevanza cruciale poiché il rapporto formula imputazioni di responsabilità penale internazionale e richiede misure cautelari e coercitive senza che l'autrice possieda i requisiti professionali per formulare valutazioni giuridiche vincolanti.
3. Violazione del principio del contraddittorio
Il rapporto si basa su "una banca dati di 1000 entità aziendali sviluppata dalle oltre 200 comunicazioni ricevute" e ha "informato oltre 45 entità nominate nel rapporto sui fatti": solo 15 hanno risposto.
La sproporzione tra soggetti accusati (1000+) e soggetti che hanno avuto la possibilità di difendersi (15) configura una violazione sistematica del principio del contraddittorio, fondamento del giusto processo.
4. Metodologia investigativa viziata
Il rapporto ammette candidamente che "le entità nominate nel presente rapporto costituiscono una frazione di una struttura molto più profonda di coinvolgimento aziendale", dimostrando un approccio metodologico che presuppone la colpevolezza anziché dimostrarla.
II. NEL MERITO
1. Uso Improprio di terminologia
Il rapporto utilizza sistematicamente terminologie giuridiche definitive ("genocidio", "apartheid", "crimini internazionali") senza il necessario supporto probatorio richiesto dal diritto internazionale.
In particolare, la qualificazione di "genocidio" richiede la dimostrazione del dolus specialis (intento specifico di distruggere un gruppo), elemento che il rapporto non solo non dimostra ma presuppone.
Peraltro, la CIG ha stabilito che accusare uno Stato di genocidio richiede standard probatori elevati e specifici (Bosnia v. Serbia, 2007).
2. Inversione dell'onere della prova
Il rapporto afferma che "se avessero esercitato la dovuta diligenza, le entità aziendali avrebbero cessato il coinvolgimento con Israele molto tempo fa", configurando un'inversione dell'onere della prova: le aziende sono presumibilmente colpevoli fino a prova contraria.
3. Violazione del principio di legalità
Il rapporto crea ex novo categorie giuridiche ("economia di genocidio", "impresa criminale congiunta economica") senza base normativa nel diritto internazionale positivo, violando il principio nullum crimen sine lege.
4. Bias di conferma
Il rapporto conclude che "l'economia di occupazione si è trasformata in economia di genocidio" e definisce il sistema come "impresa criminale congiunta", partendo da conclusioni predeterminate anziché da un'analisi obiettiva dei fatti.
5. Cherry-picking delle fonti
Il rapporto seleziona arbitrariamente fonti che confermano la tesi preconcetta, ignorando sistematicamente documentazione e argomentazioni contrarie.
6. Confusione tra correlazione e causalità
Il rapporto inferisce automaticamente responsabilità penale da meri rapporti commerciali legali, senza dimostrare il nesso causale tra attività commerciale e presunti crimini.
7. Ignoranza del contesto giuridico
Il rapporto ignora completamente:
- il diritto di Israele all'autodifesa secondo l'art. 51 della Carta ONU
- la natura terroristica degli attacchi del 7 ottobre 2023
- gli obblighi di protezione civile in conflitto armato
- la distinzione tra ius ad bellum e ius in bello
8. Distorsione del Diritto Internazionale Umanitario (DIU)
Il rapporto applica erroneamente principi del diritto internazionale umanitario, confondendo:
- occupazione militare con crimine di aggressione
- misure di sicurezza con apartheid
- danni collaterali con intento genocidario.
9. Sproporzione delle misure richieste
Il rapporto richiede che "qualsiasi investimento sostenga un sistema di gravi crimini internazionali", pretendendo l'isolamento economico totale di uno Stato membro delle Nazioni Unite senza alcuna base giuridica.
III. CONTESTAZIONI SPECIFICHE
1) Settore militare
Il rapporto equipara la vendita legale di sistemi difensivi a complicità in genocidio, ignorando che il commercio di armi è regolamentato da trattati internazionali specifici (Arms Trade Treaty) e non configura automaticamente complicità in crimini internazionali.
2) Settore tecnologico
Il rapporto accusa aziende tecnologiche di fornire "infrastrutture di sorveglianza, droni, biometria, cloud computing e sistemi di targeting guidati da IA", ignorando che l'uso di tecnologie duali (dual-use) per scopi legittimi di sicurezza nazionale è riconosciuto dal diritto internazionale e non configura complicità in crimini.
3) Settore finanziario
Il rapporto accusa istituzioni finanziarie di "sottoscrivere titoli di stato israeliani", ignorando che l'investimento in titoli di stato di paesi membri ONU è attività commerciale legale e non può essere criminalizzata.
4) Settore accademico
Il rapporto accusa università europee di "facilitare attivamente la collaborazione con istituzioni israeliane", ignorando che la collaborazione accademica è protetta dalla libertà di ricerca e insegnamento e non può essere criminalizzata.
IV. CONSEGUENZE
1) Violazione del principio di buona fede
Il rapporto viola l'obbligo di buona fede nelle relazioni internazionali, utilizzando terminologie giuridiche per finalità politiche anziché giuridiche.
2) Danno alla credibilità del Sistema ONU
L'uso improprio del mandato di Relatrice Speciale per finalità extra-giuridiche compromette la credibilità dell'intero sistema di protezione dei diritti umani dell'ONU.
3) Diffamazione
La CEDU ha riconosciuto il diritto alla reputazione commerciale come diritto fondamentale, protetto dall'art. 8 CEDU.
Le accuse formulate senza adeguato supporto probatorio possono configurare diffamazione nei confronti delle entità nominate, con potenziali conseguenze legali.
VI. CONCLUSIONI
Per tutto quanto sopra esposto, si chiede al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite di:
1. DICHIARARE nullo e privo di effetti giuridici il rapporto A/HRC/59/23 per eccesso di mandato e vizi metodologici;
2. ACCERTARE la violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo;
3. STABILIRE linee guida stringenti per l'esercizio del mandato di Relatore Speciale, limitandone l'ambito alle competenze istituzionali;
4. RICHIEDERE una revisione metodologica completa dei rapporti dei Relatori Speciali per garantire standard di obiettività e rigore scientifico;
5. CONDANNARE l'uso improprio di terminologie giuridiche tecniche per finalità politiche;
6. SOSPENDERE ogni effetto del rapporto fino a nuova e più approfondita valutazione conforme ai principi del diritto internazionale.
Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione, produzione e istanza, anche istruttoria, che dovesse rendersi necessaria nel corso del procedimento.
17 luglio 2025
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