- 575 c.p. (omicidio)
- 579 c.p. (omicidio del consenziente)
- 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio)
Esiste un diritto alla vita?
La domanda sorge spontanea in quanto si è affermata la tesi per la quale il bene giuridico protetto dalle norme in esame, sarebbe quello della vita.
Norma, quella dell’articolo 580 Codice Penale (istigazione e aiuto al suicidio), che appartiene al nostro ordinamento da prima (1930) della approvazione della nostra Carta Costituzionale (1945). Carta Costituzionale che garantisce espressamente alcuni diritti inviolabili, primo fra tutti quello della libertà dell’individuo, compresa quella di autodeterminarsi nelle proprie scelte di persona e di vita. (Cassazione I Civile n. 217 48/2007 Caso Englaro).
Si deve peraltro rilevare che è solo la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del 1955 che esplicitamente prevede ” il diritto alla vita”, cosa che la nostra Costituzione non fa, dandolo in qualche modo per implicito presupposto di tutti gli altri diritti inviolabili.
La norma della CEDU è tuttavia chiara nel riferirsi alla tutela dell’individuo che non deve essere privato intenzionalmente della vita se non a fronte di una esplicita disposizione di Legge.
Ciò che invece tutte le Convenzioni internazionali e la nostra Carta Costituzionale espressamente e concordemente prevedono e garantiscono in via principale è il diritto dell’individuo alla libertà e alla dignità, vietando ogni condotta che comporti trattamenti inumani e degradanti.
E così la CEDU al suo articolo 3 – in applicazione anche della giurisprudenza della Corte EDU – prevede che nessuno possa essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti; la stessa Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ONU del 10/12/1948 già nella prima riga del suo preambolo scrive:
” Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà”
Anche la nostra Carta Costituzionale prevede al suo articolo 3 che
“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”
all’articolo 13 che
“la libertà personale è inviolabile”
all’articolo 32 che
“la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
L’individuo non può dunque subire umiliazioni e attacchi alla sua dignità, prima ancora che alla sua vita.
Esiste un diritto alla morte?
Argomenti contro al diritto alla morte sono: art. 2 Cost (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale) e 5 cc (Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge (579 c.p.), all’ordine pubblico o al buon costume (32 Cost.).
Si deve però osservare che queste disposizioni non possono prevalere su art. 32 Cost:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Lo stesso Codice Penale, peraltro, non prevedendo come reato il tentativo di suicidio, implicitamente ammette che il bene vita sia nella disponibilità dell’aspirante suicida.
Possiamo ipotizzare un diritto a morire, dunque, come corollario di art. 2 Cost. (diritti inviolabili) e art. 32 (rispetto della persona umana)?
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