Di recente è stato pubblicato sul sito “Giuristi e Avvocati per la Palestina” un documento che annuncia l’imminente presentazione di una comunicazione alla Corte Penale Internazionale ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di Roma.
Il testo accusa membri del governo italiano di “complicità nel genocidio e in altri crimini internazionali asseritamente commessi da Israele nei confronti della popolazione palestinese.
Il documento è aperto alla firma di chiunque, indipendentemente dalla professione, e si configura come iniziativa di advocacy politico-giuridica.
Merita un’analisi tecnica che prescinda da valutazioni politiche sulla situazione in Medio Oriente, concentrandosi esclusivamente sulla tenuta giuridica degli argomenti.
Si tratta di un documento programmatico di sostegno, non della denuncia vera e propria, che verrà trasmessa successivamente al Procuratore della CPI. La struttura ricalca formalmente quella di una communication under Article 15 dello Statuto di Roma: premessa giuridica, sintesi dei fatti, qualificazione giuridica, individuazione dei responsabili (Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Guido Crosetto, Roberto Cingolani), elementi di prova, petitum.
L’accusa principale riguarda la “complicità nel genocidio”.
Qui emerge la contraddizione fondamentale: ad oggi non esiste alcun accertamento giurisdizionale definitivo che Israele abbia commesso genocidio.
La Corte Internazionale di Giustizia, investita dal Sudafrica, ha adottato ordinanze cautelari (26 gennaio 2024 e successive) che non accertano l’esistenza del genocidio, ma si limitano a riconoscere la plausibilità prima facie della giurisdizione e del diritto, e a ordinare misure preventive.
Il giudizio di merito è pendente e potrebbe durare anni, e l’esito è tutt’altro che certo.
Inoltre, l’ICJ ha giurisdizione contenziosa tra Stati, non penale: può accertare la violazione della Convenzione sul Genocidio da parte di Israele come Stato, non le responsabilità penali individuali.
La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto contro Netanyahu e Gallant il 21 novembre 2024, ma significativamente non per genocidio: le contestazioni riguardano ipotesi di crimini di guerra (uso della fame come arma, attacchi contro civili) e crimini contro l’umanità (omicidio, persecuzione).
Si tratta inoltre di mandati di arresto, peraltro al momento sospesi e ancora sub judice.
Il documento si basa su rapporti di organi ONU (Commissione indipendente d’inchiesta, Relatrice speciale Francesca Albanese) che affermano l’esistenza del genocidio.
Questi rapporti sono autorevoli sul piano politico-documentale, ma non hanno valore giurisdizionale vincolante e non fanno stato in procedimenti penali.
Qui si manifesta l’antinomia: nel diritto internazionale penale, la complicità è una forma di partecipazione accessoria a un crimine principale; se il crimine principale non è accertato giuridicamente, la complicità manca del suo presupposto logico.
Accusare di complicità in un genocidio non accertato equivale a costruire una responsabilità derivata senza che esista il fatto da cui derivarla.
Per configurare la complicità nel genocidio secondo la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia (sentenza Bosnia c. Serbia, 2007) e lo Statuto di Roma (art. 25, comma 3), occorrono infatti:
- sul piano oggettivo: un contributo sostanziale alla commissione del genocidio; il documento elenca forniture di armamenti, cooperazione tecnico-militare, supporto logistico attraverso basi italiane, interruzione dei finanziamenti all’UNRWA. Alcuni di questi elementi, se provati, potrebbero integrare un contributo materiale;
- sul piano soggettivo: la conoscenza dell’intento genocida del principale autore e la volontà di facilitarlo. Il genocidio richiede il cosiddetto dolus specialis, l’intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale. La complicità nel genocidio richiede quindi non solo la consapevolezza che si stanno commettendo atti violenti, ma la conoscenza specifica di questo particolare intento.
Il documento afferma l’esistenza di “piena consapevolezza” citando la “triste notorietà dei fatti” e dichiarazioni pubbliche.
Ma questo è il punto più debole: molti Stati occidentali hanno continuato rapporti con Israele distinguendo tra esercizio del diritto all’autodifesa e violazioni del diritto internazionale umanitario.
La prova della conoscenza dell’intento genocida specifico, distinto dalla commissione di crimini di guerra, costituisce un onere probatorio molto elevato.
Il documento avrebbe potuto costruirsi su basi più robuste:
In primo luogo, contestando la complicità nei crimini effettivamente già contestati dalla CPI: crimini di guerra e contro l’umanità.
Questi non richiedono la prova del dolus specialis genocida e sono quindi più facilmente dimostrabili: attacchi indiscriminati, uso sproporzionato della forza, distruzione non giustificata da necessità militare, uso della fame come metodo di guerra sono tutti crimini già oggetto di procedimenti in corso.
In secondo luogo, invocando la violazione dell’obbligo di prevenzione ex art. 1 della Convenzione sul Genocidio.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza dell’ICJ, tutti gli Stati hanno l’obbligo di prevenire il genocidio quando esista un serio rischio.
Questo è argomento più sottile: non richiede che il genocidio sia già accertato, ma che esista un rischio serio e che lo Stato non abbia adottato tutte le misure ragionevolmente disponibili per prevenirlo. L’obbligo di due diligence varia in funzione della capacità di influenza dello Stato terzo.
In terzo luogo, concentrandosi sulla violazione degli obblighi erga omnes derivanti dall’art. 1 comune alle Convenzioni di Ginevra (obbligo non solo di rispettare, ma di “far rispettare” il diritto umanitario) e sulla violazione della legge italiana n. 185/1990 sul controllo delle esportazioni di armamenti.
Quest’ultima via è particolarmente interessante: l’art. 1 della legge 185/1990 vieta l’esportazione verso Paesi in stato di conflitto armato, verso Paesi la cui politica contrasta con l’art. 11 della Costituzione, verso Paesi responsabili di accertate violazioni dei diritti umani.
Se provato che le autorizzazioni siano state concesse in violazione di questi divieti, emergerebbe non solo una responsabilità interna, ma anche un elemento della mens rea: la consapevolezza di agire contra legem.
Se provato.
A questa già complessa stratificazione di incertezze si aggiunge un elemento ulteriore: la stessa giurisdizione della CPI su cittadini israeliani è oggetto di contestazione giuridica.
Israele non è parte dello Statuto di Roma, non ha mai ratificato il trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale e non ne riconosce la giurisdizione. La CPI ha rivendicato giurisdizione sulla “Situazione in Palestina” sulla base del riconoscimento della Palestina come Stato parte dello Statuto (dal 2015, dopo l’ammissione della Palestina come “Stato osservatore” ONU nel 2012).
Israele contesta radicalmente questa base giurisdizionale sostenendo, conformemente alla prassi consolidata di diritto internazionale, che la Palestina non è uno Stato ai sensi del diritto internazionale, che i confini territoriali palestinesi non sono definiti, e che non può esistere giurisdizione territoriale su un’entità statuale contestata.
La Camera preliminare della CPI ha stabilito, con maggioranza (5 febbraio 2021), che la CPI ha giurisdizione territoriale sui territori palestinesi occupati, derivante dall’adesione della Palestina come Stato parte, precisando che la questione se la Palestina sia effettivamente uno Stato sovrano ai sensi del diritto internazionale “non è rilevante” ai fini della giurisdizione CPI. La decisione è stata adottata con voto non unanime e un’opinione dissenziente articolata.
Questa base giurisdizionale rimane oggetto di contestazione giuridica seria.
La statualità ai sensi del diritto internazionale richiede territorio definito, popolazione, governo effettivo, capacità di intrattenere relazioni internazionali. La Palestina è riconosciuta come Stato da circa 140 Paesi, ma non da molti Stati occidentali.
Qui emerge una contraddizione logica ulteriore: se la giurisdizione CPI su cittadini israeliani è essa stessa contestata e basata su presupposti giuridici non pacifici, come può fondarsi su di essa una giurisdizione derivata per complicità su cittadini italiani?
In altri termini: la CPI rivendica giurisdizione su Netanyahu e Gallant sulla base della giurisdizione territoriale palestinese; Israele contesta questa base; la questione non è stata definita da nessuna istanza superiore; su questa base giurisdizionale contestata si vorrebbe fondare una giurisdizione derivata per complicità su cittadini di uno Stato terzo che, al momento dei fatti, non riconosceva nemmeno la statualità palestinese.
Il documento solleva poi la questione della complementarità ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di Roma: la CPI interviene solo se lo Stato nazionale è “unable or unwilling” a procedere genuinamente.
Viene citata una precedente denuncia alla Procura di Roma rimasta senza risposta.
Il silenzio della magistratura italiana potrebbe essere valutato come indice di “unwillingness”, ma la Camera Pre-Trial della CPI applica criteri rigorosi: deve trattarsi di impossibilità o mancanza di volontà genuina di procedere, non di semplice lentezza o archiviazione per infondatezza.
Sulla giurisdizione personale, poi, si apre una questione complessa.
La CPI ha giurisdizione sui cittadini degli Stati parte (l’Italia lo è) per crimini commessi sul territorio di uno Stato parte o da cittadini di Stati parte.
Le condotte contestate sono però forme di complicità in presunti crimini commessi altrove, e la giurisprudenza sulla complicità extraterritoriale è ancora in evoluzione.
Il documento invoca poi l’art. 27 dello Statuto di Roma che esclude immunità personali e funzionali.
È vero che davanti alla CPI nessuna carica ufficiale esime da responsabilità; tuttavia, questa disposizione vincola la Corte, non necessariamente gli Stati nelle loro procedure interne, dove persistono questioni interpretative sull’immunità ratione materiae durante il mandato.
Il documento rinvia a una documentazione articolata: dati ISTAT-Coeweb sulle esportazioni, interrogazioni parlamentari, rapporti di istituti di ricerca (IRIAD-Archivio Disarmo), il Memorandum Italia-Israele del 2003 sulla cooperazione militare (coperto da clausole di segretezza), contratti della società Leonardo per velivoli M-346 e componentistica per F-35, utilizzo di basi come Sigonella per transiti di materiale bellico e attività di intelligence.
Sul piano processuale della CPI, i rapporti ONU sono fonti autorevoli e utilizzabili, i dati statistici aggregati possono costituire indizi se disaggregati e riscontrati, le dichiarazioni parlamentari hanno valore indiziario.
Invece gli articoli di stampa, citati ampiamente, hanno valore probatorio limitato e richiedono riscontri.
Il punto più delicato resta il nesso causale: dimostrare che specifiche forniture italiane abbiano causalmente contribuito a specifici crimini è complesso.
Molti dei materiali citati sono infatti dual-use o componenti di sistemi internazionali (come il programma F-35), il che rende difficile isolare il contributo italiano specifico.
Nel complesso, il documento è tecnicamente ben costruito nella forma e dimostra padronanza delle categorie del diritto internazionale penale; la struttura formale è corretta, l’individuazione delle basi normative appropriata, il richiamo alla giurisprudenza pertinente.
Tuttavia, il documento presenta una debolezza strutturale: accusa complicità in un crimine non ancora accertato giurisdizionalmente, basandosi su valutazioni di organi non giurisdizionali come se fossero accertamenti definitivi.
Confonde la plausibilità (standard applicato dall’ICJ per le misure cautelari) con l’accertamento giudiziale, e ignora che nemmeno la CPI ha ritenuto di contestare il genocidio nei suoi mandati di arresto.
La scelta di puntare sul genocidio è comprensibile sul piano comunicativo e di advocacy, ma processualmente inconsistente: se la CPI dovesse, come è verosimile, rigettare la comunicazione proprio per l’assenza di accertamento del crimine principale, l’intera iniziativa ne risulterebbe, comprensibilmente, svuotata di ogni contenuto.

