Il metodo scientifico è fondamentale nella pratica del diritto, a garanzia del rigore nel percorso logico del ragionamento giuridico.
La scienza di riferimento nell’interpretazione e applicazione di una norma giuridica si chiama legge di copertura.
Prendiamo l’art. 1470 cc:
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Qual è la scienza di riferimento della formula del nesso di corrispettività?
La vendita è un’operazione economica, pertanto la legge di copertura la scienza economica.
Qual è il concetto di corrispettività nelle scienze economiche?
Quella per cui il prezzo viene fissato in base al valore di mercato, volto a realizzare una tendenziale equivalenza tra le due prestazioni
Che dire allora della c.d. vendita senza prezzo, a prezzo simbolico o a prezzo vile?
La causa del contratto è, secondo BETTI, la funzione economico-sociale del contratto, una causa astratta, che non viene, cioè, stabilita dalle parti o dallo specifico contratto, ma è stabilita dal legislatore per il particolare tipo contrattuale.
Ne consegue pertanto che il contratto di trasferimento della proprietà, o di altro diritto, senza prezzo, a prezzo simbolico o a prezzo vile non è una vendita
Siamo dunque di fronte a un contratto nullo per assenza di causa?
Il metodo scientifico ci aiuta ancora: lo stesso Einstein peraltro ci avvertiva che
non si deve giudicare un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi.
Ci viene infatti in soccorso l’art. 1424. secondo cui
Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.

